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L'archivio dei giornali deve essere aggiornato Con la sentenza 5525 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), la Terza sezione della Cassazione civile ha imposto a un importante quotidiano nazionale di aggiornare le notizie contenute negli articoli conservati nel proprio archivio storico raggiungibile dai lettori, anche tramite l'indicizzazione dei medesimi da parte dei più comuni motori di ricerca. Ciò per rispettare, tra l'altro, il diritto all'oblio, secondo cui non vanno diffuse notizie non più attuali e per giunta incomplete. Una simile decisione porta con sé notevoli conseguenze non solo per gli editori dei giornali, una buona parte dei quali mettono a disposizione quanto già pubblicato in una sezione apposita dei siti internet, ma anche per i moltissimi organi di informazione telematici, blogger, e per tutti coloro che si occupano – per professione o per diletto – di divulgare notizie sul web. La soluzione, pure comprensibile sotto certi profili, sembra frutto di un errore di prospettiva, originato forse dalla facilità di reperimento di una notizia qualunque, una volta inserita in rete. Questa circostanza, però, non deve far perdere di vista la natura profondamente diversa di due operazioni che la Corte sembra invece sovrapporre, fino a confondere: la prima pubblicazione di una notizia su un sito e la sua permanenza in una sezione qualunque del medesimo. E infatti, un conto è l'inserimento nel periodico, in evidenza, di una notizia offerta ai lettori; un conto è la sua stabile reperibilità in una parte a se stante, per raggiungere la quale i lettori si devono in qualche modo attivare, ad esempio attraverso una interrogazione ai motori di ricerca. Se è corretto imporre nel primo caso che il racconto sia completo rispetto alla conoscenza del fatto che si ha al momento, prescrivere al titolare di un organo di informazione il continuo aggiornamento delle notizie già diffuse, ma ancora presenti online, sembra da un lato non molto ragionevole, dall'altro poco realizzabile. In primo luogo, soltanto per quelle di prima pubblicazione ha senso chiedersi se violino il diritto all'oblio; qualunque operazione che abbia come risultato la realizzazione e l'accesso al pubblico di un archivio, infatti, di per sé, mira a preservare la memoria. Inoltre, risulta del tutto chiaro a qualunque lettore che l'informazione contenuta in una banca dati di quel genere va contestualizzata nel momento storico della sua iniziale diffusione: il contenuto dell'articolo "fotografa" la vicenda di cui si tratta in quel preciso istante e nulla più. In secondo luogo, quella di seguire ogni vicenda di cui s'è fatta menzione nel sito sembra essere per gli editori telematici una condotta pressoché impossibile da realizzare, anche perché tale opera di correzione dovrebbe essere svolta indipendentemente dalle doglianze del singolo interessato. Nel caso in esame, il quotidiano dovrebbe assoldare una squadra di ricercatori per aggiornare ogni vicenda narrata in ogni singolo articolo dell'archivio online. E se si applica il principio ai media che si occupano di cronaca giudiziaria, significherebbe obbligarli a trasformarsi in un monitore dei tribunali, per di più "in diretta": una sorta di novantesimo minuto della giustizia. Si continua quindi a ritenere che il diritto all'oblio non sia leso quando l'articolo non più attuale reca evidente la data della prima diffusione e non sia offerto al lettore, ma egli debba cercarlo da sé. Tuttavia, un bilanciamento accettabile – anche se dal vago sapore luddista – potrebbe essere quello indicato in casi analoghi dal Garante della privacy: quando un soggetto lamenta la indicizzazione nei motori di ricerca generalisti di un "pezzo" privo di interesse pubblico, all'editore può essere prescritto di limitarne la possibilità di accesso al motore di ricerca interno al sito. © RIPRODUZIONE RISERVATA In sintesi 01|LA SENTENZA Secondo la sentenza della Cassazione n. 5525 se una notizia di cronaca è collocata nell'archivio storico web di una testata e, quindi, rintracciabile attraverso i motori di ricerca il titolare dell'organo di informazione deve provvedere a curarne l'aggiornamento 02|IL CASO Il caso riguarda un assessore comunale prima arrestato e poi prosciolto dalle accuse di corruzione. La notizia del suo arresto (del 1993) compare ancora nell'archivio storico del Corriere della Sera online. L'uomo si era rivolto prima al Garante della privacy e poi al tribunale di Milano. Sia l'uno sia l'altro gli avevano dato torto. La Cassazione invece, gli ha dato ragione |
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